REGIONE SICILIANA


Comune di Ramacca

Città Metropolitana di Catania

anfora.pnganfore_con_coperchio.pngangelo.pngcampagna1.pngcampo.2.pngcarciofo.pngciotola.pngCUPOLA.pngmunicipio3.pngmuseo.pngolive.pngPANE.pngPANORAMA.pngPARCO.pngpunte.pngsala.pngStatua2.pngstatuetta.pngtesta.pngvasi.pngvasi1.png
QUESITO:
La polizza fidejssoria per la cauzione provvisoria  deve essere intestata a : COMUNE DI RAMACCA “ oppure CORONA DEGLI EREI  CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA“?;
 
RISPOSTA:
la polizza provvisoria per la cauzione provvisoria  di partecipazione alla gara di cui in oggetto  va intestata al “COMUNE DI RAMACCA”.
 
QUESITO :
Per la partecipazione alla gara  dei lavori di cui in oggetto  necessita obbligatoriamente la compilazione del documento di gara unico europeo ( DGUE)?
 
RISPOSTA:
Art. 216 c. 13 Fino all’adozione del decreto di cui all’art. 81, comma 2 le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso l’ANAC.
Pertanto non è obbligatoria.
 
 
QUESITO :
1)DOMANDA : Al punto 16.12  a pag. 21 del disciplinare di gara : Bisogna elencare i mezzi di cui l’azienda dispone per l‘esecuzione dei lavori o basta dichiararne il possesso?
RISPOSTA: L’art. 16.12 del disciplinare prevede che la ditta dichiari i mezzi di cui dispone.
2) DOMANDA: Al punto 16.13 di pag. 21 del disciplinare di gara : E’ sufficiente dichiarare che l’azienda intende avvalersi di noli a freddo?
RISPOSTA: L’art. 16.13 del disciplinare di gara prevede che la ditta dichiari l’intenzione di avvalersi dei noli a freddo. La mancata presentazione costituisce motivo di diniego dell’autorizzazione di avvalersi dei noli a freddo.
 
QUESITO:
Come data di gara da considerare   sia nella polizza che in tutti gli altri  documenti  è quella del 26/09/2016 oppure 28/09/2016;
RISPOSTA:
La data della gara è il 22/09/2016.
 
QUESITO:
Anche se non richiesto l’intervento del tecnico per il sopralluogo è comunque necessario produrre in sede di gara  l’attestato di sopralluogo rilasciato dalla stazione appaltante?
RISPOSTA:
Art. 16.10  del disciplinare: Dichiarazione
  1. di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico-estimativo, ove redatto;
  2. di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori;
  3. di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;
  4. di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e  particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori;
  5. di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
  6. di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.
 
QUESITO :
Sono previsti dei modelli di dichiarazione oppure possono essere compilati dalla ditta?
In merito al punto 11.3.3 occorre dichiarazione firmata dal fideiussore? Perché normalmente bastano le dichiarazioni scritte dalla compagnia assicurativa.
 
RISPOSTA:
Art. 11.3.3 In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà: essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore, che attesti il potere  di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;

ISTITUTO DELLA COOPTAZIONE: ESEMPIO PRATICO
 
La cooptazione è un istituto di carattere speciale che abilita un soggetto, privo dei prescritti requisiti di qualificazione (e, dunque, di partecipazione), alla sola esecuzione dei lavori nei limiti del 20%,in deroga alla disciplina vigente in tema di qualificazione SOA.
 
Il soggetto cooptato, pertanto, non può acquistare lo status di concorrente né alcuna quota di partecipazione all’appalto, non può rivestire la posizione di offerente, prima, e di contraente, poi, non può prestare garanzie, al pari di un concorrente o di un contraente ed, infine, non può, in alcun modo, subappaltare o affidare a terzi una quota dei lavori da eseguire.
 
Inoltre cosa essenziale, la cooptata al massimo può eseguire il 20% dell'appalto, ma solo se le classifiche possedute da quest'ultima coprono l'importo.
 
un esempio pratico:
 
  • Requisiti: OG2 V importo appalto 5.000.000,00 €
  • Concorrente X OG2 V
  • Cooptata Y OG3 I
la cooptata possedendo un attestato SOA con una sola categoria con una I classifica, può essere cooptata per un importo non superiore a 256.000 €, quindi prendendo l'esempio in questione, per questa gara d'appalto l'impresa Y può prendere parte per una percentuale massima del 5,12%.